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Il Servizio di Prevenzione e Protezione rappresenta una delle funzioni maggiormente importanti ai fini della tutela dei lavoratori dai rischi e si occupa della gestione della sicurezza e dei rischi. Tra i suoi compiti vi è anche quello di promuovere adeguati piani e programmi formativi per i lavoratori. E’ una funzione quella dell’RSPP di competenza del datore di lavoro il quale può, in certi casi richiamati dall’art. 31 del D. Lgs. 81/2008 (c.d. Testo Unico sulla Sicurezza) provvedere alla designazione di personale interno oppure esterno (in questo caso si parla di RSPP esterno). In entrambi i casi per poter svolgere questo ruolo è necessario l’aver frequentato uno specifico corso di formazione con verifica di apprendimento (attestato di frequenza). E’ anche opportuno specificare subito in questa sede che se il datore di lavoro decide di assumere direttamente anche il ruolo di RSPP è comunque soggetto agli obblighi di frequenza del corso.
×Insieme all’RSPP il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (eletto o designato direttamente dai lavoratori) è soggetto ugualmente importante perché collabora e partecipa attivamente con Datore di Lavoro ed RSPP allo svolgimento di numerose attività afferenti alla sicurezza, tra queste si segnalano: questioni legate alla gestione della sicurezza, raccolta delle opinioni dei lavoratori circa la soluzione di problematiche legate alla salute e la sicurezza in azienda, partecipazione (peraltro obbligatoria) alla riunione periodica, stesura della valutazione dei rischi, ecc… Si segnala che per le caratteristiche suindicate i ruoli di RSPP e RLS non possono essere ricoperti dalla stessa persona.
×Destinatari di questo corso sono i lavoratori che non hanno partecipato alla formazione prevista dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. In questo caso va data particolare attenzione al personale neo-assunto oppure quando si verifica un trasferimento e/o un cambio nella mansione svolta e/o allorquando l’azienda introduce una nuova lavorazione con conseguente impiego di nuove attrezzature dedicate al lavoro. In funzione del grado di rischio specifico della o delle mansioni svolte i soggetti destinatari della formazione generale debbono essere obbligatoriamente formati anche sui rischi specifici. Il percorso formativo, quindi, varia nella durata e nei contenuti a seconda dei rischi specifici presenti in azienda che coinvolgono i lavoratori addetti allo svolgimento di determinate mansioni.
×Sono definiti “preposti” quei lavoratori che hanno una certa preminenza in azienda nei confronti di altri dipendenti perché possono impartire ordini, dare istruzioni operative ed elaborare direttive in merito allo svolgimento del lavoro. In sostanza è una figura che affianca il datore di lavoro per monitorare che i dipendenti adeguino il loro comportamento alle decisioni tecnico/organizzative prese nonché tradurre in azioni concrete le decisioni dell’azienda. In quest’ottica il preposto “garantisce” operativamente la sicurezza sul lavoro e vigila affinché le attività lavorative vengano svolte secondo le norme. Il D.Lgs. 81/08 all’art. 37 comma 2 prevede un percorso formativo dedicato alla figura del preposto e l’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011 ha dettagliato la durata ed i contenuti del corso. Durata 8 ore e scadenza quinquennale. Durata aggiornamento 6 ore. In entrambi i casi va svolto un test finale teorico al fine di valutare le conoscenze acquisite durante il corso, con emissione del relativo attestato per coloro che supereranno la prova.
×Lo svolgimento di attività lavorative ad una quota posta ad altezza maggiore di 2 metri calcolati rispetto ad un piano stabile richiede obbligatoriamente il preventivo svolgimento del relativo corso lavori in quota. Così sancisce il D. Lgs. 81/2008 che all’art. 115 descrive altresì i sistemi di arresto-caduta indispensabili semprechè non risultino essere state adottate le misure di protezione collettiva prescritte normativamente. All’art. 77 del D.Lgs 81/2008 si legge infatti che il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI “fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori” con il conseguente obbligo di formazione ed addestramento pratico sul corretto utilizzo dei DPI di III categoria per tutti i lavoratori che ne debbano fare uso. All’interno della categoria DPI III sono ricompresi i dispositivi di arresto-caduta. Il corso Lavori in quota comprende sia una parte teorica che una parte pratica nonché lo svolgimento di test di apprendimento teorici e pratici. La durata complessiva è di 8 ore e la scadenza quinquennale. E’ previsto quindi anche il relativo aggiornamento formativo che prevede una durata di 4 ore.
×Il personale che utilizza carelli elevatori, piattaforme aeree ed altre attrezzature affini cosiddette pericolose (Accordo Stato-Regioni in vigore da Marzo 2013 e pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012) deve essere formato. L’obbligo deriva dall’articolo 73 del Decreto Legislativo 81/08 che in generale stabilisce gli obblighi di informazione, formazione e addestramento relativi alle attrezzature di lavoro. In particolare, è richiesto che per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente: alle condizioni di impiego delle attrezzature ed alle situazioni anormali prevedibili. E’ appunto in questo “quadro” che si inserisce l’accordo della Conferenza Stato-Regioni già citato e nel quale si identificano le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. La durata ed i contenuti teorici e pratici sono stabiliti in apposita tabella e sono differenti a seconda dell’attrezzatura in questione.
×Le imprese ed i lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati così come definiti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, debbono ricevere adeguata formazione teorica e pratica con lo scopo di prevenire le drammatiche conseguenze che comporta luoghi di lavoro con caratteristiche di accesso “insicuro.” Questa è sostanzialmente la “sintesi” della specifica necessaria informazione e formazione sui fattori di rischio relativi agli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. L’obbligo vale per tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro nel momento in cui svolge attività lavorativa in tali ambienti. Costituiscono esempi di ambienti di lavoro “confinati” tubazioni, canalizzazioni, vasche, serbatoi e simili, silos, ecc. (all’allegato IV, punto 3, D. Lgs. 81/08) che, quindi, non vanno confusi con gli ambienti “sospetti di inquinamento” quali pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere (articoli 66 e 121 del D.Lgs. 81/08).
×Si tratta del corso antincendio previsto per formare i lavoratori addetti alla squadra prevenzione incendi aziendale. Il D.Lgs. 81/2008 - affinché questi lavoratori ricevano un’adeguata e specifica formazione dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio - prevede un percorso formativo dedicato. I contenuti sono strutturati in modo tale da essere utili ad aziende di qualsiasi settore produttivo e conformi a quanto indicato nel D.M. 10/03/98 (formazione antincendio nei luoghi di lavoro). In base alla classe di rischio di appartenenza dell’azienda, come indicato dall’allegato 9 del DM 10 marzo 1998, il corso è strutturato su più livelli: basso (4 ore), medio (8 ore) o alto (16 ore). In base agli aggiornamenti periodici richiesti dal D. Lgs. 81/08, il corso in questione prevede anche il relativo aggiornamento la cui “fonte normativa” si può individuare nella circolare dei VV.F. prot. 12653 del 23 febbraio 2011 emessa dal Ministero dell’Interno-Direzione Centrale per la Formazione che così recita “…il D. Lgs. 81/2008 ha previsto l’obbligatorietà dell’aggiornamento periodico per i corsi in qualità di addetto antincendio e gestione delle emergenze… la scrivente direzione, acquisito il parere della Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica per quanto di competenza, trasmette in allegato il programma, i contenuti e la durata dei predetti corsi distinti per tipologia di rischio, ….” Anche la durata del corso di aggiornamento antincendio è, quindi, strutturata su più livelli: rischio basso (2 ore), medio (5 ore), alto (8 ore).
×Il personale incaricato di svolgere, all’interno dei luoghi di lavoro, le mansioni di addetto al primo soccorso debbono svolgere un apposito corso di formazione che, a seconda della tipologia dell’azienda di appartenenza, presenta contenuti e durata diversi. La regolamentazione è stata affidata all'art. 18 del D. Lgs. 81/2008 ed al Decreto Ministeriale n. 388 del 15/7/2003. Le aziende (ovvero le unità produttive) sono classificate – osservando la tipologia di attività svolta, il numero dei lavoratori occupati ed i fattori di rischio, in tre gruppi. In sintesi nel Gruppo A (durata corso 16 ore ed aggiornamento di 6 ore obbligatorio triennale) rientrano le aziende o unità produttive con attività industriali, centrali termoelettriche, ecc.. aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori. Nei Gruppi B e C (durata corso 12 ore ed aggiornamento di 4 ore obbligatorio triennale) troviamo le aziende – rispettivamente - con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A e le Aziende con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
דLe operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari” sono intese come attività di movimentazione manuale dei carichi (art. 167 D. Lgs. 81/2008). Risulta quindi evidente che il rischio per la salute deve essere valutato non solamente con riferimento alle azioni di sollevamento (movimentazione manuale dei carichi) ma anche quando si presentano situazioni di traino, spinta ed infine relativamente ai cosiddetti movimenti ripetuti o ripetitivi. I rischi che ne derivano sono oggi tra i più diffusi negli ambienti di lavoro e non vanno sottovalutati in quanto spesso determinano successive malattie professionali. Il riferimento normativo per la valutazione dei fattori di rischio connessi all’attività di movimentazione manuale dei carichi è rappresentato dagli articoli 167, 168 e 169 e dall’allegato XXXIII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
×La formazione dei lavoratori ed operatori del settore alimentare è disciplinata dal Regolamento CE n° 853/2004, 854/2004, 882/2004 (c.d. “Pacchetto igiene”) da leggi regionali e linee guida. Il regime sanzionatorio si trova nel D. Lgs. 193/2007 . La regolamentazione in generale prevede che gli operatori devono assicurare che siano rispettati i requisiti della legislazione nazionale che in Italia viene demandata alle singole Regioni. Sempre a livello generale è richiesta una valutazione documentata dei rischi igienico-sanitari presenti in ogni fase della lavorazione dell'alimento e la conseguente attuazione di un sistema di prevenzione del rischio, al fine di salvaguardare la salubrità dell'alimento e tutelare quindi la salute del consumatore. Attualmente le normative regionali risultano non omogenee, di conseguenza il professionista-formatore si deve attenere alla, ed osservare la, normativa di ogni singola regione per la strutturazione dei corsi.
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